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Per Aspera Ad Veritatem n.9
Consiglio dell'Unione europea

Raccomandazione del Consiglio del 22.12.1995 sull'armonizzazione dei mezzi di lotta contro l'immigrazione clandestina e il lavoro illegale e il miglioramento dei mezzi di controllo previsti a tale scopo




IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2,
vista l'iniziativa della Repubblica francese in data 22 dicembre 1994,
vista la raccomandazione dei ministri degli Stati membri delle Comunità europee responsabili per l'immigrazione, del 1° giugno 1993, concernente i controlli e l'espulsione di cittadini di paesi terzi che soggiornano o lavorano illegalmente nel territorio degli Stati membri,
vista la raccomandazione dei ministri degli Stati membri delle Comunità europee responsabili per l'immigrazione, del 30 novembre 1992, relativa alle pratiche in uso negli Stati membri in materia di espulsione,
considerando che ai sensi dell'articolo K.1, punti 2 e 3 del trattato la politica da seguire nei confronti dei cittadini di paesi terzi, e in particolare la lotta contro l'immigrazione, il soggiorno e il lavoro irregolari, costituisce una questione di interesse comune e rientra pertanto nei settori di cooperazione degli Stati membri di cui al titolo VI del trattato;
considerando che gli Stati membri che subiscono un aumento dell'immigrazione illegale hanno già adottato misure specifiche al fine di garantire un migliore controllo dei flussi di popolazione e per evitare che stranieri entrati o che soggiornano irregolarmente nel loro territorio vi restino indebitamente;
considerando tuttavia che l'efficacia di tali azioni implica l'applicazione di misure concertate e coerenti;
considerando infine che, sebbene siano già state adottate raccomandazioni che fissano i principi direttivi concernenti le prassi da seguire in materia di espulsione, occorre continuare tale sforzo di ravvicinamento, raccomandando agli Stati membri di seguire alcuni princìpi volti a garantire un miglior controllo della situazione degli stranieri presenti nel loro territorio;
considerando che la presente raccomandazione si inserisce nel rispetto della legislazione comunitaria, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950, in particolare degli articoli 3 e 14 e della Convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati quale modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967,
RACCOMANDA agli Stati membri di procedere ad una maggiore armonizzazione dei mezzi di controllo sugli stranieri al fine di verificare che essi soddisfino le condizioni fissate dalla regolamentazione applicabile in materia di ingresso, di soggiorno e di lavoro, ispirandosi ai seguenti orientamenti:
1. La presente raccomandazione non si applica né ai cittadini dell'Unione europea, né ai cittadini dei paesi membri dell'EFTA che aderiscono all'accordo sullo Spazio economico europeo, né ai loro famigliari destinatari del diritto comunitario.
2. Allorché uno straniero è sottoposto ad un controllo d'identità conformemente alla legislazione nazionale e almeno nel caso in cui emergano indizi di soggiorno irregolare, dovrebbe essere verificata la sua posizione rispetto al soggiorno. In particolare possono presentarsi le seguenti fattispecie:
- controlli d'identità volti a individuare o a perseguire reati;
- controlli d'identità effettuati per prevenire un attentato all'ordine o alla sicurezza pubblici;
- controlli d'identità per contrastare l'ingresso o il soggiorno irregolare in certe zone (per esempio le zone di frontiera e porti, aeroporti e stazioni aperti al traffico internazionale), fatti salvi i controlli alle frontiere.
3. I cittadini stranieri dovrebbero essere in grado di provare, in conformità della legislazione nazionale, alle autorità abilitate a tal fine, la conferma della loro autorizzazione a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel quale si trovano, esibendo per esempio i documenti in base ai quali sono autorizzati a soggiornarvi.
4. Nella misura in cui la situazione per quanto riguarda il soggiorno o il lavoro è, secondo la legislazione nazionale, il presupposto affinché uno straniero possa beneficiare di una prestazione da parte di un servizio pubblico di uno Stato membro, in particolare in materia di sanità, di pensione, di prestazioni a favore delle famiglie e di lavoro, essa dovrebbe poter essere soddisfatta solo previa verifica che l'interessato e la sua famiglia abbiano titolo alla luce della loro situazione in materia di soggiorno e di lavoro. La verifica della posizione rispetto al soggiorno e al lavoro non è necessaria nel caso in cui per motivi umanitari imprescindibili s'imponga l'intervento di una pubblica autorità.
Le verifiche dovrebbero essere effettuate dai servizi interessati con il concorso, se necessario, delle autorità competenti, segnatamente per il rilascio dei permessi di soggiorno o di lavoro conformemente alla legislazione nazionale, in particolare in materia di protezione dati.
Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sull'importanza della lotta contro l'immigrazione clandestina alle autorità centrali o locali che erogano prestazioni a favore dei cittadini stranieri, al fine di esortarle a segnalare alle autorità competenti, conformemente alla legislazione nazionale, i casi di irregolarità in materia di soggiorno che esse abbiano potuto constatare nell'esercizio delle loro competenze.
Sarebbe inoltre necessario richiamare l'attenzione delle autorità competenti per il rilascio di permessi di soggiorno sui rischi di frode nel matrimonio.
5. I datori di lavoro che desiderano assumere persone straniere dovrebbero essere incitati a verificare la regolarità della loro posizione in materia di soggiorno o di lavoro attraverso la presentazione del documento o dei documenti in base ai quali esse sono autorizzate a soggiornare e lavorare nello Stato membro. Gli Stati membri potrebbero prevedere che, se necessario, i datori di lavoro conformemente alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale in particolare in materia di protezione dati, abbiano il diritto di compiere accertamenti presso le autorità competenti segnatamente per il rilascio dei permessi di soggiorno o di lavoro, le quali saranno autorizzate a comunicare le relative informazioni nel quadro di procedure che garantiscano il rispetto della riservatezza nella trasmissione di dati personali.
6. Qualsiasi persona che, in base alla normativa nazionale dello Stato membro interessato, si ritenga abbia dato lavoro a un cittadino straniero sprovvisto di permesso dovrebbe essere passibile di sanzioni adeguate.
7. Le autorità competenti per il rilascio di permessi di soggiorno dovrebbero essere abilitate ad adottare misure che consentano di verificare che le persone la cui permanenza nel territorio dello Stato membro è stata rifiutata abbiano effettivamente lasciato spontaneamente il territorio.
8. Ciascuno Stato membro dovrebbe riflettere sulla possibilità di creare un archivio centrale sui cittadini stranieri, che contenga le informazioni relative alla situazione amministrativa degli stranieri in fatto di soggiorno, comprese quelle sui rifiuti di permesso di soggiorno e sulle misure di espulsione. Uno schedario così costituito funzionerà nel rispetto delle norme fissate dalla Convenzione 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone riguardo al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.
9. Gli Stati membri dovrebbero accertarsi che di documenti di soggiorno rilasciati agli stranieri presentino garanzie sufficienti contro la falsificazione o l'uso fraudolento - in particolare con fotocopie e colori - e, se del caso, dovrebbero modificarli a tal fine.
10. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie a rafforzare e migliorare i mezzi di identificazione degli stranieri in situazione irregolare che non possiedono né documento di viaggio, né titolo o documento che consenta di identificarli.
Quando uno straniero in situazione irregolare, sia fermato o possa esserlo nei casi previsti al punto II della raccomandazione dei ministri degli Stati membri delle Comunità europee responsabili per l'immigrazione, del 30 novembre 1992, relativa alle pratiche in uso negli Stati membri in materia di espulsione, si dovrebbe approfittare del periodo di fermo per ottenere i documenti di viaggio necessari all'espulsione degli stranieri sprovvisti di qualsiasi documento. Le autorità consolari del paese d'origine o del paese di cui lo straniero in questione ha la cittadinanza dovrebbero essere indotte ad effettuare ricerche di identificazione complementare, per ottenere un documento di viaggio.
Gli stranieri che hanno organizzato la loro clandestinità, rifiutandosi segnatamente di esibire documenti di viaggio, dovrebbero essere passibili di sanzioni che in determinati casi, potranno essere di carattere personale.

Gli Stati membri fanno il punto circa il seguito dato al capitolo III.2 della raccomandazione dei ministri degli Stati membri delle Comunità europee responsabili per l'immigrazione, del 30 novembre 1992, relativa alle pratiche in uso negli Stati membri in materia di espulsione.
Il Consiglio procederà a un esame regolare, per esempio annuale, dei progressi compiuti nell'armonizzazione dei settori contemplati dalla presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

Per il Consiglio
Il Presidente
L. ATIENZA SERNA



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